Art. 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti 1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11. I criteri per la definizione del corrispettivo sono definiti dall'Autorita' entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. 3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle societa' patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprieta', che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'. 4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della gara. 5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza. 6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprieta' del gestore.