Art. 8 
 
 
Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai  proprietari  di
                              impianti 
 
  1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde  alla  stazione
appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura  degli  oneri
della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della  commissione
di gara di cui all'articolo 11. I  criteri  per  la  definizione  del
corrispettivo  sono   definiti   dall'Autorita'   entro   90   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  2.  Il  gestore  corrisponde  annualmente  al   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo  pari  all'1%  della  somma
della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi  di
distribuzione  e  misura  e  della  relativa  quota  di  ammortamento
annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri  sostenuti  dal
soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  vigilanza  sulla  conduzione  del
servizio. 
  3. Il gestore corrisponde  annualmente  agli  Enti  locali  e  alle
societa' patrimoniali delle reti che risultino  proprietarie  di  una
parte  degli  impianti  dell'ambito  la  remunerazione  del  relativo
capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini  tariffari
sulla  base  dei  dati  relativi  alla  parte  di  impianto  di  loro
proprieta', che i proprietari stessi devono fornire  al  gestore,  da
inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a  condizione  che
tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del  capitale
investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'. 
  4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali  una  quota
parte della remunerazione  del  capitale  di  localita'  relativo  ai
servizi di distribuzione e misura,  relativa  al  proprio  territorio
comunale sia nel caso in cui la  rete  sia  di  proprieta'  dell'Ente
locale sia nel caso in cui sia di  proprieta'  del  gestore,  nonche'
della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera d), fino al  5%,  come  risultato  dell'esito  della
gara. 
  5. Il gestore e' tenuto al pagamento  della  tassa  e/o  canone  di
occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di  sua
proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita
all'Ente locale alla sua scadenza. 
  6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di  efficienza
energetica  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  e),  come
risultato dell'esito di  gara;  il  valore  dei  relativi  titoli  di
efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti,  in
proporzione  al  gas  distribuito   in   ciascun   Comune   nell'anno
precedente.  Ciascun  anno  il  gestore  anticipa  agli  Enti  locali
concedenti una somma pari al valore dei titoli  di  efficienza  degli
interventi su cui si e' impegnato in  sede  di  gara  per  l'anno  in
corso, valutati secondo il prezzo  unitario  previsto  dall'Autorita'
nell'anno precedente. Qualora  l'anno  successivo,  quando  i  titoli
diventano  negoziabili,  il  prezzo  unitario  del  titolo  stabilito
dall'Autorita' aumenti, il gestore  versa  il  conguaglio  agli  Enti
locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui  il
prezzo unitario diminuisca. A fronte di  tali  versamenti,  i  titoli
sono di proprieta' del gestore.