Art. 4 
 
                         Imprenditore ittico 
 
  1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca,  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  153,  che
esercita,  professionalmente  ed  in  forma  singola,   associata   o
societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo  2
e le relative attivita' connesse. 
  2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative  di
imprenditori  ittici   ed   i   loro   consorzi   quando   utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero  forniscono  prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
ittico l'acquacoltore che  esercita  in  forma  singola  o  associata
l'attivita' di cui all'articolo 3. 
  4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano  le  disposizioni  previste  per
l'imprenditore agricolo. 
  5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 
  6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti  gli  effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   agevolazioni   fiscali   e
previdenziali  e  della  concessione  di   contributi   nazionali   e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i  pertinenti
contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   stipulati    dalle
organizzazioni  sindacali  e  di  categoria   comparativamente   piu'
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo  3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e  di  sicurezza  sul
lavoro. 
  8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di  durata  non
inferiore a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
pertiene la concessione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          n. 153 del 2004, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Licenza  di  pesca).  -  1.  Le  navi  ed  i
          galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'art.
          149 del codice della  navigazione,  per  l'esercizio  della
          pesca professionale devono  essere  muniti  di  licenza  di
          pesca.». 
              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 27  luglio  1999,  n.  271  (Adeguamento  della
          normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
          a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma
          della L.  31  dicembre  1998,  n.  485),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9  agosto  1999,  n.  185,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e  del  Comandante).  -
          (Omissis). 
              4. Per le unita' adibite ai servizi  tecnico-nautici  e
          portuali,  per  le  navi  o  unita'  mercantili  nuove   ed
          esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per  quelle  da
          pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24  m,  o
          con equipaggio fino a sei unita' di tabella  di  armamento,
          la documentazione di cui al  comma  2,  autocertificata  da
          parte dell'armatore o dal proprietario, non e'  inviata  al
          Ministero per l'approvazione ma e' conservata  a  bordo  ed
          esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al  fine  di
          verificarne la conformita' alle disposizioni  del  presente
          decreto.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 3  aprile  2001,  n.
          142    (Revisione    della    legislazione    in    materia
          cooperativistica,   con   particolare   riferimento    alla
          posizione del socio lavoratore), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
          1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
          a  corrispondere  al  socio   lavoratore   un   trattamento
          economico  complessivo  proporzionato  alla   quantita'   e
          qualita' del lavoro prestato e comunque  non  inferiore  ai
          minimi   previsti,   per   prestazioni   analoghe,    dalla
          contrattazione collettiva nazionale  del  settore  o  della
          categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro  diversi
          da quello subordinato, in assenza di  contratti  o  accordi
          collettivi  specifici,  ai  compensi  medi   in   uso   per
          prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 
              2.  Trattamenti  economici  ulteriori  possono   essere
          deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: 
                a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo  le
          modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
          2; 
                b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
          a titolo di ristorno, in misura non  superiore  al  30  per
          cento dei trattamenti retributivi  complessivi  di  cui  al
          comma 1 e alla  lettera  a),  mediante  integrazioni  delle
          retribuzioni  medesime,  mediante  aumento   gratuito   del
          capitale sociale  sottoscritto  e  versato,  in  deroga  ai
          limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto  legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,
          n.  302,  e  successive  modificazioni,   ovvero   mediante
          distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art.  5  della
          legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  1,
          le cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, possono corrispondere  ai  propri  soci
          lavoratori  un  compenso  proporzionato   all'entita'   del
          pescato,  secondo  criteri  e   parametri   stabiliti   dal
          regolamento interno previsto dall'art. 6.».