Art. 58 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie."; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.".