Art. 12 
 
 
                          Controllo annuale 
 
  1. I nuclei di valutazione  interna  delle  universita',  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e dell'articolo 1  della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,
effettuano un'attivita' annuale di  controllo  sull'applicazione  dei
criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di  supporto
al   monitoraggio   di   cui   all'articolo   11,   e   di   verifica
dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione. 
  2. Gli  esiti  dell'attivita',  svolta  con  metodologie  stabilite
autonomamente e raccordate con quelle definite  dall'ANVUR  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma  1,  confluiscono  nella  relazione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo  quanto
stabilito dall'articolo 14. 
  3. Al fine  di  potenziare  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  le
universita'  adottano  metodologie  interne  di  monitoraggio   della
realizzazione degli obiettivi strategici programmati  ogni  triennio,
che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici
assegnati alle singole strutture di ateneo. 
  4. Le metodologie sono definite  con  il  concorso  dei  nuclei  di
valutazione  e   possono   prevedere   l'elaborazione   di   autonomi
indicatori,  anche  su   proposta   delle   commissioni   paritetiche
docenti-studenti, ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  r),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente  armonizzati  con
gli indicatori  definiti  dall'ANVUR,  che  misurano,  a  livello  di
singole strutture, il grado di raggiungimento degli  obiettivi  nella
didattica, nella ricerca,  nell'organizzazione  e  nelle  performance
individuali,  valutando  analiticamente  i  risultati   ottenuti   in
rapporto a ogni singolo compito o attribuzione. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera
          r), della citata legge n. 240 del 2010: 
              "r)  attribuzione  al  nucleo  di   valutazione   della
          funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia
          dell'offerta didattica, anche sulla base  degli  indicatori
          individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
          di cui al comma  2,  lettera  g),  del  presente  articolo,
          nonche'  della  funzione  di  verifica  dell'attivita'   di
          ricerca svolta dai  dipartimenti  e  della  congruita'  del
          curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari  dei
          contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma  1,
          e attribuzione, in  raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,
          delle  funzioni  di  cui  all'articolo   14   del   decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   relative   alle
          procedure di valutazione delle strutture e  del  personale,
          al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
          e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale;". 
              Il testo dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  19
          ottobre  1999,  n.  370   (Disposizioni   in   materia   di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), e'  il
          seguente: 
              "2. Le funzioni di valutazione di cui al comma  1  sono
          svolte in ciascuna  universita'  da  un  organo  collegiale
          disciplinato dallo statuto  delle  universita',  denominato
          «nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di
          cinque ad un massimo di nove  membri,  di  cui  almeno  due
          nominati  tra  studiosi  ed   esperti   nel   campo   della
          valutazione anche in ambito non accademico. Le  universita'
          assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il  diritto  di
          accesso ai dati e alle informazioni necessari,  nonche'  la
          pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto  della
          normativa   a   tutela   della   riservatezza.   I   nuclei
          acquisiscono periodicamente, mantenendone  l'anonimato,  le
          opinioni  degli  studenti  frequentanti   sulle   attivita'
          didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30
          aprile di ciascun anno,  al  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  al  Comitato
          nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario
          unitamente alle informazioni e ai dati di cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera c). ".