Art. 2 Contenuto e pubblicita' dell'elenco 1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140, S.O.: "1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ".