Art. 2 
 
                 Contenuto e pubblicita' dell'elenco 
 
  1. L'elenco, articolato a livello  regionale,  riporta  i  seguenti
elementi informativi per ciascun revisore: 
    a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
    b) la residenza; 
    c) la data e il numero di iscrizione nel  registro  dei  revisori
legali o  all'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili. 
  2.  L'elenco  e'  stilato  in  ordine   alfabetico   per   ciascuna
articolazione  regionale  e  reso  pubblico  sulle  pagine  del  sito
internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e  territoriali,  con  effetti  di  pubblicita'   legale   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  1,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di  processo  civile),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140, S.O.: 
              "1. A far data dal 1° gennaio  2010,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
          effetto di pubblicita' legale si intendono assolti  con  la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ".