(Allegato) (parte 2)
  20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 160-bis. 
  21. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  22. Limitatamente alle ipotesi di cui  i  commi  16,  19  e  21,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  23. Ai sensi  dell'articolo  4  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo". 
  Art. 59-ter (Semplificazione nella navigazione da diporto). - 1. Al
codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo
II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona  fisica,
ovvero  l'utilizzatore  a  titolo  di   locazione   finanziaria,   di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma  1,  puo'
effettuare,  in  forma  occasionale,  attivita'  di  noleggio   della
predetta  unita'.  Tale  forma  di  noleggio  non   costituisce   uso
commerciale dell'unita'. 
  2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione  da  diporto  possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di  locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto. Nel caso di  navi  da  diporto,  in  luogo
della patente nautica, il conduttore deve  essere  munito  di  titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale  diverso,
le relative prestazioni  di  lavoro  si  intendono  comprese  tra  le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui  all'articolo  70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72  del  citato
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  3.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  al  presente  titolo,
l'effettuazione  del  noleggio  e'  subordinata  esclusivamente  alla
previa comunicazione, da effettuare mediante  modalita'  telematiche,
all'Agenzia   delle   entrate   e   alla   Capitaneria    di    porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel  caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  2.
L'effettuazione  del  servizio   di   noleggio   in   assenza   della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  definite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al  comma
1 sono assoggettati,  a  richiesta  del  percipiente,  sempreche'  di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella  misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o  deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine  stabilito  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. Per la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
comma si applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabilite  modalita'  semplificate  di  documentazione   e   di
dichiarazione dei  predetti  proventi,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra  disposizione  utile  ai
fini dell'attuazione del presente  comma.  La  mancata  comunicazione
all'Agenzia delle  entrate  prevista  dal  comma  3,  primo  periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario  sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza  dal  medesimo
regime"». 
  All'articolo 60, al comma 1, le parole: «articoli 146 e  753»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 146 e 750», le parole: «articoli
163 e 762» con le seguenti: «articoli 163 e 760» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «le navi da diporto si intendono destinate
al consumo  dentro  o  fuori  dal  territorio  doganale  su  semplice
rilascio  di  una  dichiarazione  rispettivamente   di   importazione
definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore». 
  Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
  «Art. 60-bis (Misure  a  tutela  della  filiera  della  nautica  da
diporto). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto  sono  soggette
al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: 
    a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri; 
    b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri
a 14 metri; 
    c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri; 
    d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a  20
metri; 
    e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a  24
metri; 
    f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a  34
metri; 
    g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri; 
    h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri; 
    i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri; 
    l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza  superiore  a
64 metri"; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  "con  motore  ausiliario"  sono
aggiunte le seguenti:  "il  cui  rapporto  fra  superficie  velica  e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5"; 
    c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al  comma
2 che si trovino  in  un'area  di  rimessaggio  e  per  i  giorni  di
effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse; 
    d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono  aggiunte  le
seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da  contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza  dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica  da  diporto,  la  tassa  non  si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per  il  primo  anno  dalla
prima immatricolazione"; 
    e) al comma 7, al  primo  periodo  la  parola:  "finanziaria"  e'
sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria  per  la  durata  della
stessa, residenti nel territorio  dello  Stato,  nonche'  le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che  posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso  di  unita'  da  diporto.  La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non  aventi  stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita'  bene  strumentale  di  aziende  di  locazione  e
noleggio"; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole:  "da  2  a  8"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da 2 a 7"». 
  Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
  «Art. 61-bis (Piattaforma per  la  gestione  della  rete  logistica
nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi  di  cui  all'articolo  2,
comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella  misura  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni del triennio  2012/2014,  con
specifica destinazione al miglioramento  delle  condizioni  operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella  sperimentazione
della piattaforma per la  gestione  della  rete  logistica  nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La societa' UIRNet  SpA  e'  soggetto  attuatore  unico  per  la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e' estesa, oltre  che  agli  interporti,  anche  ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 
  5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti  e'  autorizzato  a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo». 
  All'articolo 62: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il  pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre  merci  entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine  decorre
dall'ultimo  giorno  del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Gli
interessi  decorrono  automaticamente  dal  giorno  successivo   alla
scadenza del termine. In questi casi il  saggio  degli  interessi  e'
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile»; 
    al comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro» sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative  a
livello nazionale»; 
    dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della  legge
di conversione del presente decreto. Con decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  tre  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita'  applicative  delle  disposizioni
del presente articolo». 
  All'articolo 63, al comma 1, le parole: «decreto  interministeriale
22 novembre  2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22  novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  19  febbraio
2008». 
  L'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in  ambito  agricolo).  -  1.  Agli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti  realizzati  e  da
realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio  militare  e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli  collocati  a  terra  da
installare in aree classificate agricole  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  che  hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  a
condizione che l'impianto entri in esercizio  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  assicura,  nel
rispetto  dei  principi  della  normativa  dell'Unione  europea,   la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di  potenza  non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 
  4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto  dal  secondo
periodo del comma 2. 
  5. Il comma 4-bis  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma  42,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito  esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in  aree
classificate  come  zone   agricole   dagli   strumenti   urbanistici
comunali». 
  All'articolo 66: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «d'intesa con il Ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e  dopo
le parole: «nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da»
sono inserite le seguenti: «locare o»; 
    al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono
inserite le seguenti: «e locazione»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Ai contratti di affitto di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai soli fini delle imposte sui redditi,  le  rivalutazioni  dei
redditi dominicali ed agrari  previste  dall'articolo  31,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto"»; 
    al comma  6,  dopo  le  parole:  «l'assenso  alla  vendita»  sono
inserite le seguenti: «o alla cessione in affitto»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole:  «anche  su  richiesta
dei soggetti interessati possono vendere» sono inserite le  seguenti:
«o cedere in locazione»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato  irrevocabile
a vendere» sono aggiunte le seguenti: «e a cedere  in  locazione.  In
ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare,
nel  rispetto  della  loro  autonomia  organizzativa  e   secondo   i
rispettivi  strumenti,  una  quota  superiore  alla  meta'  dei  beni
medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo  anno  di
eta'»; 
    al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati»  sono  inserite
le seguenti: «o locati»; 
    al comma 10, le parole: «e successive modificazioni e'  abrogato»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  l'articolo  4-quinquies   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati». 
  All'articolo 67: 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», e' inserita la seguente  rubrica:
«(Convenzioni)»; 
    al comma 2, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al  comma  2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». 
  Nel capo III del titolo II, dopo  l'articolo  67  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di  dismissione  di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). -  1.
L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio  1984,
n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione  di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per  demolizione  della
nave deve essere obbligatoriamente effettuato  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data della richiesta. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 15  della  legge  26  luglio
1984,  n.  413,  non   si   applicano   nel   caso   di   demolizione
dell'imbarcazione  con  trasferimento  della  licenza  di  pesca   ad
un'altra imbarcazione di proprieta' del  medesimo  armatore.  In  tal
caso, al momento del passaggio di  proprieta',  i  privilegi  di  cui
all'articolo  552  del  codice  della  navigazione  sono   trasferiti
dall'imbarcazione  demolita  all'imbarcazione   sulla   quale   viene
trasferita la licenza. 
  Art. 67-ter (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di
pesca). - 1. All'articolo 31 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese
di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate". 
    b) al comma 3, le parole: "commi 1 e  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"». 
  L'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie  imprese  in
particolari  aree).  -  1.   La   dotazione   del   Fondo   istituito
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli
aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  di  importanza  minore,  e
successive modificazioni, a favore delle  piccole  e  micro  imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro  il  31
dicembre  2014.  A  tali  imprese  si  applicano  le   tipologie   di
agevolazioni  previste  alle  lettera  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate le  condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili». 
  All'articolo 71: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Gli  interventi  infrastrutturali  relativi   ai   sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi  quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o  convenzione  unica
previsti dalla stessa disposizione, sono  considerati,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  infrastrutture
strategiche  di  preminente  interesse   nazionale.   Pertanto,   per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi  interventi,  nonche'  dei
Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si  avvalgono
delle procedure approvative dettate  dalle  disposizioni  di  cui  al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge  22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili»; 
    al comma  5,  dopo  le  parole:  «all'allegato»  e'  inserita  la
seguente: «A». 
  L'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 73 (Autorita'  nazionale  di  vigilanza).  -  1.  Nelle  more
dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
all'articolo 36, comma  1,  del  presente  decreto,  le  funzioni  di
Autorita' di vigilanza sono  svolte  previo  atto  di  indirizzo  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
  All'articolo 76, al  comma  2,  dopo  le  parole:  «comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e determinato l'ammontare dei  diritti»,  dopo
la parola: «verifica» sono inserite le seguenti:  «ed  approva  entro
quaranta giorni» e dopo la  parola:  «tariffario»  sono  inserite  le
seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali». 
  All'articolo 85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole
"comitato etico"», sono sostituite dalle seguenti: «dopo  la  parola:
"comitato"». 
  All'articolo 87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3,  le
parole: «6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre
2007». 
  All'articolo 90, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, dopo le  parole:  "ai  sensi  del  precedente  articolo  1"  sono
inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5,"». 
  All'articolo 91, al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le  parole:
«dell'articolo 168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». 
  Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente: 
  «Art. 91-bis  (Norme  sull'esenzione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili degli enti non commerciali). - 1. Al comma  1,  lettera  i),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite  le  seguenti:  "con
modalita' non commerciali". 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1º  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli   elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248». 
  All'articolo 95: 
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» e' inserita
la seguente: «alinea,»; 
    al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «numero  3),»,  sono
inserite le seguenti: «capoverso comma  3-bis  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»; 
    al comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato"». 
  All'articolo 96, al comma 1,  lettera  c),  capoverso  5-quinquies,
primo periodo, le parole: «e quelli con sede» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di quelli con sede». 
  All'articolo 97: 
    al comma 1, lettera a),  capoverso  «Art.  8»,  al  comma  8,  le
parole:  «decreto  26  settembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre»  e
le parole da: «le attivita' di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'  di  cui
al presente articolo e all'articolo 8-bis»; 
    al comma 1, lettera a), capoverso  «Art.  8»,  al  comma  13,  le
parole: «comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al  comma  6,  le
parole: «articolo 8  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 8 del presente decreto»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «come modificato  dalla  legge  di
conversione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge»; 
    al comma 3, le parole: «All'attuazione del presente  articolo  si
provvede senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare». 
  Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente: 
  «Art. 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per
locazioni). - 1. Al fine di  assicurare  la  razionalizzazione  e  il
contenimento delle spese degli enti territoriali, a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli enti locali sono tenuti a  pubblicare  sui  propri  siti
istituzionali  i  canoni  di   locazione   o   di   affitto   versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le  finalita'
di  utilizzo,  le  dimensioni  e  l'ubicazione  degli   stessi   come
risultanti dal contratto di locazione».