20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo". Art. 59-ter (Semplificazione nella navigazione da diporto). - 1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente: "Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime"». All'articolo 60, al comma 1, le parole: «articoli 146 e 753» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 146 e 750», le parole: «articoli 163 e 762» con le seguenti: «articoli 163 e 760» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore». Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: «Art. 60-bis (Misure a tutela della filiera della nautica da diporto). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri"; b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5"; c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse; d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione"; e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" e' sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio"; f) il comma 8 e' abrogato; g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7"». Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo». All'articolo 62: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile»; al comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro» sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative a livello nazionale»; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo». All'articolo 63, al comma 1, le parole: «decreto interministeriale 22 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008». L'articolo 65 e' sostituito dal seguente: «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali». All'articolo 66: al comma 1, primo periodo, le parole: «d'intesa con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e dopo le parole: «nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da» sono inserite le seguenti: «locare o»; al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono inserite le seguenti: «e locazione»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente: "3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto"»; al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» sono inserite le seguenti: «o alla cessione in affitto»; al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» sono inserite le seguenti: «o cedere in locazione»; al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» sono aggiunte le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'»; al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» sono inserite le seguenti: «o locati»; al comma 10, le parole: «e successive modificazioni e' abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati». All'articolo 67: al comma 1, capoverso «Art. 5», e' inserita la seguente rubrica: «(Convenzioni)»; al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio». Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 67 sono aggiunti i seguenti: «Art. 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - 1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprieta', i privilegi di cui all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza. Art. 67-ter (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca). - 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate". b) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"». L'articolo 70 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree). - 1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili». All'articolo 71: dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili»; al comma 5, dopo le parole: «all'allegato» e' inserita la seguente: «A». L'articolo 73 e' sostituito dal seguente: «Art. 73 (Autorita' nazionale di vigilanza). - 1. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorita' di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». All'articolo 76, al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e determinato l'ammontare dei diritti», dopo la parola: «verifica» sono inserite le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni» e dopo la parola: «tariffario» sono inserite le seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali». All'articolo 85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole "comitato etico"», sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "comitato"». All'articolo 87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3, le parole: «6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre 2007». All'articolo 90, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1" sono inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,"». All'articolo 91, al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «dell'articolo 168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente: «Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali). - 1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non commerciali". 2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248». All'articolo 95: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» e' inserita la seguente: «alinea,»; al comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),», sono inserite le seguenti: «capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»; al comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» e' sostituita dalla seguente: «abrogato"». All'articolo 96, al comma 1, lettera c), capoverso 5-quinquies, primo periodo, le parole: «e quelli con sede» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli con sede». All'articolo 97: al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, le parole: «decreto 26 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre» e le parole da: «le attivita' di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis»; al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 13, le parole: «comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»; al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al comma 6, le parole: «articolo 8 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del presente decreto»; al comma 2, alinea, le parole: «come modificato dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»; al comma 3, le parole: «All'attuazione del presente articolo si provvede senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare». Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente: «Art. 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni). - 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita' di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».