Art. 10 Certificati provvisori 1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attivita' contemplate nonche', ove applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attivita' di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale e' posseduta. 4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato. 5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.
Note all'art. 10: Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note alle premesse.