Art. 10 
 
 
                       Certificati provvisori 
 
  1. Le persone che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere  a)  e  b),  possono  avvalersi  di  un  certificato
provvisorio la cui scadenza  e'  data  dal  termine  entro  cui  tali
persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma
1.  Il  certificato  provvisorio  riporta  le  attivita'  contemplate
nonche',  ove  applicabile,  la  categoria  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 
  2. Le imprese che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettere  a)  e  b),  possono  avvalersi  di  un  certificato
provvisorio la cui scadenza  e'  data  dal  termine  entro  cui  tali
imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma
5. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e'
autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 
  3. Le persone che intendono avvalersi del  certificato  provvisorio
di cui al comma 1, presentano una domanda alla  Camera  di  commercio
competente secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale
domanda e'  presentata  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  al
Registro ed e' corredata da una dichiarazione  sostitutiva,  in  base
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del   2000,
attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di
almeno 2 anni nelle attivita' di cui  al  comma  1,  acquisita  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e  specificando,
ove applicabile, la categoria di certificato di cui  all'articolo  4,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  303/2008  per   la   quale
l'esperienza professionale e' posseduta. 
  4. Le imprese che intendono avvalersi del  certificato  provvisorio
di cui al comma 2, presentano una domanda alla  Camera  di  commercio
competente con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  7.  Tale
domanda e'  presentata  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  al
Registro ed e' corredata da una dichiarazione  sostitutiva,  in  base
agli articoli 46  e  47  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, attestante  che  il  richiedente  impiega
personale in possesso di un  certificato  provvisorio  ai  sensi  del
comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le
attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato. 
  5.  La  Camera  di  commercio  competente  rilascia  i  certificati
provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce
nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma  3,  lettera
b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in  possesso
di certificato provvisorio. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  si  veda
          nelle note alle premesse.