Art. 13 
 
 
    Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate  a
tali  finalita'  dalla  normativa  vigente,  il  Registro  telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione  del
Registro e' affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno
fronte con le risorse e  le  modalita'  previste  dalla  legislazione
vigente. 
  2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  le
Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione,  gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'   e   l'Organismo   di
accreditamento. 
  3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni: 
    a) Sezione degli organismi di certificazione di cui  all'articolo
5, nonche' degli organismi di  valutazione  della  conformita'  e  di
attestazione di cui all'articolo 7; 
    b) Sezione delle persone  e  delle  imprese  in  possesso  di  un
certificato provvisorio in base all'articolo 10; 
    c) Sezione delle persone e delle  imprese  certificate  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 1 e 5; 
    d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato  in  base
all'articolo 9, comma 3; 
    e) Sezione delle persone che non  sono  soggette  ad  obbligo  di
certificazione  in   base   alle   deroghe   o   esenzioni   previste
rispettivamente dagli articoli 11 e 12; 
    f) Sezione delle persone e delle imprese che  hanno  ottenuto  la
certificazione in un altro Stato membro e che hanno  trasmesso  copia
del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14. 
  4. L'avvenuta istituzione del Registro viene  pubblicata  sul  sito
web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  previo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
  5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle
camere  di  commercio  competenti  per  territorio,  i   diritti   di
segreteria previsti dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi'  come  modificata  dal  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo  viene  stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 
  6. Le Camere  di  commercio  rilasciano  per  via  telematica  alle
persone e alle imprese  gli  attestati  di  iscrizione  al  Registro,
nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi  anche  ai
fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
9. 
  7. Le  informazioni  da  riportare  nelle  seguenti  istanze  e  le
modalita' per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 
    a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7  e
8; 
    b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10; 
    c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli  11
e 12. 
  8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti  sono  effettuati
secondo le procedure e  le  modalita'  predisposte  dalle  Camere  di
commercio. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo del comma 1,  lettera  d),  dell'articolo  18,
          della citata legge n. 580 del 1993 cosi' recita: 
              "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. 
              1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
          si provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c)  le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da convenzioni o  previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate e altri contributi. 
              2. Le camere di commercio sono, altresi',  destinatarie
          di contributi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  per
          l'espletamento di funzioni delegate. 
              3. Le voci e gli importi dei diritti di  segreteria  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  sono  modificati   e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, tenendo conto dei costi medi di  gestione  e
          di fornitura dei relativi servizi 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
              a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni; 
              b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)  di
          una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
          efficienza  del   sistema   delle   camere   di   commercio
          nell'espletamento delle  funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere; 
              c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          altresi' determinati gli importi  del  diritto  applicabili
          alle unita' locali. 
              6.  La  partecipazione  del   sistema   camerale   agli
          obiettivi di contenimento di finanza pubblica  puo'  essere
          annualmente rideterminato, garantendo il  conseguimento  di
          tali obiettivi, secondo modalita'  anche  compensative  tra
          diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere
          di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il
          decreto di determinazione del diritto  annuale  di  cui  al
          comma 4. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica  la
          sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100  per  cento
          dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le  disposizioni
          in materia di sanzioni amministrative  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
          quota del diritto annuale  da  riservare  ad  un  fondo  di
          perequazione  istituito   presso   l'Unioncamere,   nonche'
          criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le  camere
          di  commercio  e,  per  specifiche  finalita',  le   Unioni
          regionali,  al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio. 
              10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
          per scopo l'aumento della  produzione  e  il  miglioramento
          delle   condizioni    economiche    della    circoscrizione
          territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
          le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
          livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del venti per cento". 
              Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle  note
          alle premesse.