Art. 13 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate a tali finalita' dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro e' affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalita' previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'Organismo di accreditamento. 3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonche' degli organismi di valutazione della conformita' e di attestazione di cui all'articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14. 4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalita' per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalita' predisposte dalle Camere di commercio.
Note all'art. 13: Il testo del comma 1, lettera d), dell'articolo 18, della citata legge n. 580 del 1993 cosi' recita: "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali. 6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo' essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento". Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.