Art. 16 
 
 
          Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni  anno,  a  partire  dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  gli
operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria, pompe di calore, nonche'  dei  sistemi  fissi  di  protezione
antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra
devono presentare al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   una   dichiarazione
contenente informazioni riguardanti  la  quantita'  di  emissioni  in
atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente  sulla  base
dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 
  2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al  comma
1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  previo  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  soggetti  che  producono,
importano  o  esportano  piu'  di  una  tonnellata  all'anno  di  gas
fluorurati  ad  effetto  serra  comunicano  le  informazioni  di  cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  842/2006  in
riferimento all'anno civile precedente. 
  4. Le informazioni di cui  al  comma  3  sono  comunicate  per  via
telematica, tramite il formato elettronico pubblicato  sul  sito  web
della  Commissione  europea,  alla  Commissione  europea   stessa   e
all'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  5. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1  e  3,
elabora annualmente una relazione sulle emissioni di  gas  fluorurati
ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico  sul  proprio
sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 195  del
          2005 si veda nelle note alle premesse.