Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n.  303/2008,  n.
304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 
  2.  Con  riferimento  alla  definizione   di   operatore   di   cui
all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento  (CE)  n.  842/2006,  il
proprietario  dell'apparecchiatura  o  dell'impianto  e'  considerato
operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo
controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 
  3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a)   Organismo   di   accreditamento:    l'organismo    designato
dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 22 dicembre 2009,  recante  designazione  di  'ACCREDIA',  quale
unico  organismo  nazionale  autorizzato  a  svolgere  attivita'   di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
    b)  accreditamento:  attestazione  da  parte  dell'Organismo   di
accreditamento  che  certifica  che  un  determinato   organismo   di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti  da  norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro  requisito  supplementare,
compresi quelli definiti  nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; 
    c) schema  di  accreditamento:  insieme  di  regole  e  procedure
definite,   nonche'   di   attivita'   svolte    dall'Organismo    di
accreditamento per la concessione, l'estensione  ed  il  mantenimento
degli  accreditamenti  per  le   diverse   categorie   di   attivita'
certificative  coperte  da  accreditamento   e   contraddistinte   da
differenziazioni   significative   ai   fini   delle   procedure   di
accreditamento; 
    d)   certificato   di   accreditamento:   documento    attestante
l'accreditamento di un organismo di valutazione della  conformita'  a
svolgere attivita' di certificazione di persone  e  servizi  previste
agli allegati A, B e C che  formano  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    e) valutazione della conformita': la procedura atta a  dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un  processo,
a un servizio, a un sistema, a una persona o  a  un  organismo  siano
state rispettate; 
    f) organismo di valutazione della conformita': un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    g) schema  di  certificazione:  insieme  di  regole  e  procedure
definite, nonche' attivita' svolte  dagli  organismi  di  valutazione
della conformita' per l'attestazione di conformita' di un servizio  o
di una persona; 
    h)  organismo  di  certificazione:  organismo  di  certificazione
designato ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  per  il  rilascio  dei
certificati  alle  persone  che  svolgono   le   attivita'   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese  che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2; 
    i) organismo di  valutazione:  organismo  avente  il  compito  di
organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attivita'
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
    l) organismo di attestazione:  organismo  avente  il  compito  di
erogare un corso di formazione e  rilasciare  il  relativo  attestato
alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo  8,  comma
1, lettera e); 
    m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli
organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e  il
rinnovo dei certificati; 
    n) Camera di commercio competente: la  Camera  di  commercio  del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la  sede
legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; 
    o) Registro: registro telematico nazionale  di  cui  all'articolo
13. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 1493/2007 si veda nelle note
          alle premesse. 
              Il testo dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico  in  data   22   dicembre   2009
          (Prescrizioni    relative    all'organizzazione    ed    al
          funzionamento  dell'unico  organismo   nazionale   italiano
          autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
          conformita' al regolamento (CE)  n.  765/2008),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25  gennaio  2010,  n.  19,  cosi'
          recita: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) «regolamento», il regolamento (CE) n.  765/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
              b) «legge», la legge 23 luglio  2009,  n.  99,  recante
          «Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di energia»; 
              c) «accreditamento»,  l'attestazione  da  parte  di  un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
              d) «organismo  nazionale  di  accreditamento»,  l'unico
          organismo nazionale  che  in  uno  Stato  membro  e'  stato
          autorizzato  da  tale  Stato  a   svolgere   attivita'   di
          accreditamento; 
              e) «valutazione della conformita'», la procedura atta a
          dimostrare se le  prescrizioni  specifiche  relative  a  un
          prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
          persona o a un organismo siano state rispettate; 
              f) «organismo di  valutazione  della  conformita'»,  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni; 
              g)  «valutazione   inter   pares»,   un   processo   di
          valutazione di un  organismo  nazionale  di  accreditamento
          eseguito da altri  organismi  nazionali  di  accreditamento
          conformemente  ai  requisiti   del   regolamento   e,   ove
          applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; 
              h) «autorita' di vigilanza del  mercato»,  un'autorita'
          di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel
          territorio di tale Stato; 
              i)  «marcatura  CE»,  una  marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili  stabiliti  nella  normativa   comunitaria   di
          armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 
              l)  «normativa  comunitaria  di   armonizzazione»,   la
          normativa  comunitaria  che  armonizza  le  condizioni   di
          commercializzazione dei prodotti; 
              m) «organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento»
          l'organismo   nazionale   di    accreditamento    designato
          dall'Italia ai sensi della legge; 
              n) «autorita' nazionale italiana per l'accreditamento»,
          l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico
          referente per le attivita' di  accreditamento  e  punto  di
          contatto con la Commissione europea ai sensi  dell'art.  4,
          comma 2, della legge.".