Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto e' considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di 'ACCREDIA', quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; b) accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonche' di attivita' svolte dall'Organismo di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento; d) certificato di accreditamento: documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della conformita' a svolgere attivita' di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto; e) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; f) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli organismi di valutazione della conformita' per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona; h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2; i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati; n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.
Note all'art. 2: Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 1493/2007 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009 (Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19, cosi' recita: "Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; c) «accreditamento», l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; d) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo nazionale che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; e) «valutazione della conformita'», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; f) «organismo di valutazione della conformita'», un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) «valutazione inter pares», un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; h) «autorita' di vigilanza del mercato», un'autorita' di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; i) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; l) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; m) «organismo nazionale italiano di accreditamento» l'organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia ai sensi della legge; n) «autorita' nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attivita' di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.".