Art. 6 Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' 1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o piu' dei certificati di accreditamento di cui all'allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita' interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e uno o piu' dei certificati di accreditamento, di cui all'allegato B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita' interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei pertinenti schemi di accreditamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.