Art. 6 
 
 
Certificati di accreditamento degli organismi  di  valutazione  della
                             conformita' 
 
  1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo  2,  comma  3,
lettera a), rilascia uno o piu' dei certificati di accreditamento  di
cui  all'allegato  A.1,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, agli organismi di valutazione della conformita'  interessati
ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e
uno o piu' dei certificati di  accreditamento,  di  cui  all'allegato
B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli  organismi
di valutazione della  conformita'  interessati  ad  essere  designati
quali organismi di certificazione delle imprese, previa  approvazione
da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare dei pertinenti schemi di accreditamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  l'Organismo  di   accreditamento
trasmette  i  pertinenti  schemi  di  accreditamento   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  che  approva
gli stessi entro i successivi 60 giorni.