Allegato C (di cui all'articolo 7, comma 1) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 1. L'organismo di attestazione delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile) dall'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.307/2008, del seguente servizio: • erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell'organismo di attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.