(Allegato C)
                                                Allegato C 
                                     (di cui all'articolo 7, comma 1) 
 
 
 
              REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 
 
1. L'organismo di attestazione delle persone di cui  all'articolo  3,
paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in  possesso
di certificazione rilasciata da un  organismo  di  valutazione  della
conformita', accreditato ai sensi della  norma  EN  45011  (Requisiti
generali  relativi  agli  organismi   che   gestiscono   sistemi   di
certificazione   di   prodotti   -   ultima   edizione   applicabile)
dall'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al  regolamento  (CE)  n.307/2008,  del  seguente
servizio: 
   • erogazione di corsi di formazione  per  le  persone  addette  al
recupero  di  determinati  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
 
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1  devono  definire  uno
schema per la certificazione che preveda la predisposizione da  parte
dell'organismo di attestazione di  un  documento  (Progettazione  del
Corso) che, per quanto  attiene  alle  competenze  e  conoscenze  che
devono essere contemplate nei programmi di  formazione,  consideri  i
requisiti specificatamente  riportati  nell'allegato  al  regolamento
(CE) n. 307/2008.