Art. 2 

 

				 
                        Copertura finanziaria 

 
  1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata  la  spesa
di euro 445.000 per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno  2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2011-2013,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.