PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE PROTOCOLLO «FORESTE MONTANE» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che puo' fornire ad un territorio spesso molto piu' ampio di quello delle aree montane la protezione piu' efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi; considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima; consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualita' dell'aria, nonche' per l'equilibrio idrico; tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini; considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza e' particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali; consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varieta' di specie animali e vegetali; convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilita', tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilita'. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo e' costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura. 2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinche': siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali; sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito; sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono; siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.