(Protocollo-art. 1)
				 
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA  CONVENZIONE  DELLE  ALPI  NELL'AMBITO
  DELLE FORESTE MONTANE PROTOCOLLO 


				 
                          «FORESTE MONTANE» 

 
Preambolo. 
    La Repubblica d'Austria, 
    La Repubblica Francese, 
    La Repubblica Federale di Germania, 
    La Repubblica Italiana, 
    Il Principato di Liechtenstein, 
    Il Principato di Monaco, 
    La Repubblica di Slovenia, 
    La Confederazione Svizzera, 
nonche' la Comunita' Europea, 

 
  in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per  la
Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre  1991,
di assicurare una  politica  globale  di  protezione  e  di  sviluppo
sostenibile del territorio alpino; 
  in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2  e  3
della Convenzione delle Alpi; 
  convinti che,  la  popolazione  locale  debba  essere  posta  nelle
condizioni di determinare essa  stessa  le  prospettive  del  proprio
sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di  concorrere  alla
sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; 
  riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella  forma  di
vegetazione che puo' fornire ad un territorio spesso molto piu' ampio
di quello delle aree montane la protezione piu' efficace, economica e
adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in  particolare  contro
erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi; 
  considerato che il bosco assorbe anidride carbonica  dall'atmosfera
e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia  legnosa
in modo da influenzare positivamente il clima; 
  consapevoli  che  le  foreste  montane  sono   indispensabili   per
l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della  qualita'
dell'aria, nonche' per l'equilibrio idrico; 
  tenuto conto della crescente importanza della  funzione  ricreativa
delle foreste montane per tutti gli uomini; 
  considerato che le  foreste  montane  costituiscono  una  fonte  di
materie prime  rinnovabili,  la  cui  importanza  e'  particolarmente
rilevante in un mondo di  crescente  consumo  delle  risorse,  e  che
rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il
reddito in particolare nelle aree rurali; 
  consapevoli che  gli  ecosistemi  forestali  montani  costituiscono
importanti habitat per una varieta' di specie animali e vegetali; 
  convinti  che  soprattutto  il   rispetto   del   principio   della
sostenibilita', tradizionalmente seguito e sviluppato nelle  economie
forestali europee, garantisca  tutte  le  importanti  funzioni  delle
foreste anche alle generazioni future; 
  convinti che determinati problemi possono essere  risolti  soltanto
sul piano transfrontaliero e richiedono  misure  comuni  degli  Stati
alpini; 
hanno convenuto quanto segue: 


				 

 

				 
                               Art. 1. 

 

				 
                              Finalita' 

 
  1. Il presente Protocollo ha lo  scopo  di  conservare  le  foreste
montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di
svilupparle o di aumentare  l'estensione  e  di  migliorare  la  loro
stabilita'. Il presupposto necessario all'efficienza  delle  funzioni
indicate nel preambolo e' costituito da un'economia forestale montana
gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura. 
  2. In particolare le Parti contraenti  si  impegnano  a  provvedere
soprattutto affinche': 
    siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali; 
    sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato,
con specie arboree adatte al rispettivo sito; 
    sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono; 
    siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante  metodi
di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.