Art. 10. Riserve forestali naturali 1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonche' a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformita' alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso. 2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.