(Protocollo-art. 10)
				 
                              Art. 10. 

 

				 
                     Riserve forestali naturali 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve  forestali
naturali in numero e estensione sufficienti nonche'  a  trattarle  in
funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformita'
alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di  principio  ogni
forma di sfruttamento  o  di  adattarlo  agli  scopi  della  riserva.
L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo  da
ottenere un  campione  rappresentativo  possibilmente  di  tutti  gli
ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di
queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso. 
  2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire
di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 
  3. Le Parti contraenti garantiscono  la  collaborazione  necessaria
per  la  pianificazione  e  la  delimitazione  di  riserve  forestali
naturali transfrontaliere.