(Protocollo-art. 11)
				 
                              Art. 11. 

 

				 
                   Incentivazione e compensazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti,  in  considerazione   delle   condizioni
economiche sfavorevoli del territorio alpino  e  tenuto  conto  delle
prestazioni dell'economia forestale di montagna,  si  impegnano,  nel
quadro delle  condizioni  politico-finanziarie  esistenti  e  per  il
periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare  in
modo sufficente l'attivita' forestale  e  in  particolare  le  misure
indicate negli articoli da 6 a 10. 
  2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale  montana
superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro
necessita'  sia  motivata  sulla  base  di  progetti,  la  proprieta'
forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle
prestazioni effettive. 
  3.  Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  creare  gli  strumenti
necessari  al  finanziamento  delle  misure   di   incentivazione   e
compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo  dei
benefici economico-politici per l'intera  popolazione,  ma  anche  di
quelli dei singoli.