Art. 11. Incentivazione e compensazione 1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficente l'attivita' forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10. 2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessita' sia motivata sulla base di progetti, la proprieta' forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive. 3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.