Art. 13 Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonche' alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonche' progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalita' e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.