(Protocollo-art. 13)
				 

 

				 
                               Art. 13 

 

				 
                       Ricerca e osservazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  promuovono  e  armonizzano,  in  stretta
cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del
conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 
  2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca  finalizzati
alla creazione, alla  cura,  alla  tutela  nonche'  alle  prestazioni
dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro  funzioni,  nonche'
progetti  scientifici  che  permettano  la  comparazione  a   livello
internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati. 
  3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i  risultati  nazionali
della ricerca e dell'osservazione sistematica siano  raccolti  in  un
sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi
pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 
  4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti  confrontabili  per
le finalita' e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti
devono essere aggiornati periodicamente.