Art. 14. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformita' ai contenuti del presente Protocollo.