(Protocollo-art. 14)
				 
                              Art. 14. 

 

				 
                      Formazione e informazione 

 
  1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e  l'aggiornamento,
nonche' l'informazione pubblica in  relazione  agli  obiettivi,  alle
misure e all'attuazione del presente Protocollo. 
  2.   Esse   provvedono,   in   particolare,   alla   consulenza   e
all'aggiornamento dei proprietari delle foreste,  in  conformita'  ai
contenuti del presente Protocollo.