(Protocollo-art. 3)
				 
                               Art. 3. 

 

				 
               Partecipazione degli enti territoriali 

 
  1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel  quadro  istituzionale
vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra
le istituzioni e gli enti territoriali direttamente  interessati,  al
fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di
valorizzare e di sviluppare le  sinergie  potenziali  nell'attuazione
della politica forestale nonche' delle misure conseguenti. 
  2. Nel rispetto delle loro  competenze,  nel  quadro  istituzionale
vigente, gli enti territoriali direttamente  interessati  partecipano
ai  diversi  stadi  di  preparazione  e  attuazione  delle   relative
politiche e misure.