Art. 4. Cooperazione internazionale Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonche' tra i media.