(Protocollo-art. 4)
				 
                               Art. 4. 

 

				 
                     Cooperazione internazionale 

 
  Le Parti contraenti convengono: 
    a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica
forestale, nonche' di garantire la reciproca consultazione  prima  di
importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo; 
    b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle  misure
stabilite  dal  presente   Protocollo,   mediante   la   cooperazione
transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e  in  particolare
tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; 
    c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze,  sia
iniziative  comuni,  mediante  la  cooperazione  internazionale   tra
istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni  forestali
e ambientali, nonche' tra i media.