(Protocollo-art. 5)
				 
                               Art. 5. 

 

				 
                      Basi della pianificazione 

 
  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  indicati   dal   presente
Protocollo,  le   Parti   contraenti   provvedono   affinche'   siano
predisposte  le   basi   necessarie   alla   pianificazione.   Queste
comprendono  un'esauriente  ricognizione   dei   siti,   nonche'   il
rilevamento   delle   funzioni   delle   foreste   con    particolare
considerazione delle funzioni protettive.