Art. 5. Basi della pianificazione Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinche' siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonche' il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.