(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
              Funzione economica delle foreste montane 

 
  1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica  e  la
situazione  economica  regionale  lo  renda  necessario,   le   Parti
contraenti si impegnano  a  provvedere  a  che  l'economia  forestale
montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di  occupazione  e  di
reddito per la popolazione locale. 
  2.  Le  Parti  contraenti  provvedono  affinche'  la   rinnovazione
forestale  venga  effettuata  mediante  specie  arboree   adatte   ai
rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia  accurato  e
rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.