(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
                        Accesso alle foreste 

 
  Le Parti contraenti concordano che, ai fini della  prevenzione  dei
danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi  naturali,
sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso,  accuratamente
pianificati  e  realizzati,  tenendo  conto  delle   esigenze   della
protezione della natura e del paesaggio.