(Protocollo-art. 10)
				 
                              Art. 10. 

 

				 
                     Compatibilita' dei progetti 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  realizzano  le   condizioni   necessarie
all'esame  degli  effetti  diretti  e  indiretti  dei  progetti,  sia
pubblici  che  privati,  suscettibili  di  compromettere  in   misura
rilevante  e  duratura  la  natura,  il  paesaggio,   il   patrimonio
architettonico e  il  territorio.  Questo  esame  tiene  conto  delle
condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei  suoi
interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il
risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni  relative
all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti. 
  2.  Quando  un  progetto  ha  ripercussioni  sulla   pianificazione
territoriale,  sullo  sviluppo   sostenibile   e   sulle   condizioni
ambientali  di  una  Parte  contraente  confinante,  se  ne  dovranno
informare  tempestivamente  gli  organi  competenti.   L'informazione
dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire  un  esame  e  una
presa di posizione integrati nel processo decisionale.