Art. 10. Compatibilita' dei progetti 1. Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti. 2. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.