Art. 11. Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformita' con il rispettivo diritto nazionale: a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse; b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale; c) provvedere ad un'equa compensazione per le attivita' economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficolta' naturali di produzione; d) assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale.