(Protocollo-art. 11)
				 

				 
                              Art. 11. 

 
Uso  delle  risorse,  prestazioni  di  interesse  generale,  ostacoli
  naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse 
  Le Parti contraenti  esaminano  in  che  misura  sia  possibile  in
conformita' con il rispettivo diritto nazionale: 
    a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di  mercato  che
comprendono  nel  loro  valore  economico  il  costo  della  messa  a
disposizione di tali risorse; 
    b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale; 
    c)  provvedere  ad  un'equa  compensazione   per   le   attivita'
economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale,
svantaggiate a causa delle difficolta' naturali di produzione; 
    d) assicurare  un'equa  remunerazione,  definita  mediante  norme
giuridiche o contratti,  di  ulteriori  limitazioni  consistenti  per
ottenere uno sfruttamento economico compatibile  con  l'ambiente  del
potenziale territoriale naturale.