Art. 12. Misure economiche e finanziarie 1. Le Parti contraenti esaminano le possibilita' di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure economiche e finanziarie. 2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11: a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello piu' idoneo; b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti; c) sostegno a progetti transfrontalieri. 3. Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorita' alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.