(Protocollo-art. 12)
				 

				 
                              Art. 12. 

 

				 
                   Misure economiche e finanziarie 

 
  1. Le Parti contraenti esaminano le possibilita' di  sostegno  allo
sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con
il presente Protocollo - mediante misure economiche e finanziarie. 
  2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative  rispetto  a
quelle di cui all'articolo 11: 
    a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello  piu'
idoneo; 
    b) riorientamento delle politiche per i settori  tradizionali,  e
impiego razionale degli incentivi esistenti; 
    c) sostegno a progetti transfrontalieri. 
  3. Le Parti contraenti esaminano  l'impatto,  sull'ambiente  e  sul
territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in  atto  e  da
adottare,  attribuendo  priorita'  alle  misure  compatibili  con  la
protezione  dell'ambiente  e  con  gli   obiettivi   dello   sviluppo
sostenibile.