Art. 14. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.