(Protocollo-art. 14)
				 

				 
                              Art. 14. 

 

				 
                       Ricerca e osservazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  promuovono  e  armonizzano,  in  stretta
cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione  di
una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia  e
ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi. 
  2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i  risultati  nazionali
della ricerca e dell'osservazione sistematica siano  raccolti  in  un
sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi
pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.