(Protocollo-art. 18)
				 

				 
                              Art. 18. 

 

				 
            Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 

 
  1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli  regolari
le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto  il  profilo
della loro efficacia. Per quanto sara'  necessario  al  conseguimento
degli  obiettivi  del  presente  Protocollo,  esse   prenderanno   in
considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate  del
Protocollo medesimo. 
  2. A questa valutazione  partecipano  gli  enti  territoriali,  nel
quadro   istituzionale   vigente.   Possono   essere    sentite    le
organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.