(Protocollo-art. 2)
								 
                               Art. 2. 

 

				 
                        Impegni fondamentali 

 
  Conformemente agli obiettivi della  pianificazione  territoriale  e
dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo
1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni  generali  che
permettano di: 
    a) rafforzare la  capacita'  di  agire  degli  enti  territoriali
conformemente al principio di sussidiarieta'; 
    b)  realizzare  strategie  regionali  specifiche  e  le  relative
strutture; 
    c) assicurare  la  solidarieta'  tra  gli  enti  territoriali,  a
livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci; 
    d) adottare, nei  casi  di  limitazione  dell'uso  delle  risorse
naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le
attivita' economiche nel territorio alpino,  le  misure  di  sostegno
necessarie a mantenere tali attivita' a condizione  che  tali  misure
siano compatibili con l'ambiente; 
    e)   incoraggiare    l'armonizzazione    delle    politiche    di
pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante  la
cooperazione internazionale. 
  Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  provvedere   alle   misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  1,
nel rispetto del principio di sussidiarieta'.