Art. 2. Impegni fondamentali Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di: a) rafforzare la capacita' di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarieta'; b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture; c) assicurare la solidarieta' tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci; d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attivita' economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attivita' a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente; e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.