(Protocollo-art. 3)
								 
                               Art. 3. 

 
Considerazione dei criteri di protezione ambientale  nelle  politiche
  di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile 
  Le  politiche  di  pianificazione  territoriale   e   di   sviluppo
sostenibile  mirano  all'armonizzazione  tempestiva  degli  interessi
economici  con  le  esigenze   di   protezione   dell'ambiente,   con
particolare riguardo: 
    a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico  e
della biodiversita' delle regioni alpine; 
    b) alla salvaguardia e alla gestione della diversita' dei siti  e
dei paesaggi naturali e rurali, nonche' dei siti urbani di valore; 
    c)  all'uso  parsimonioso  e  compatibile  con  l'ambiente  delle
risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; 
    d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie  e  degli  elementi
paesaggistici rari; 
    e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati; 
    f) alla protezione contro i rischi naturali; 
    g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e  il  paesaggio
di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; 
    h) al rispetto delle peculiarita' culturali delle regioni alpine.