Art. 3. Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo: a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversita' delle regioni alpine; b) alla salvaguardia e alla gestione della diversita' dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonche' dei siti urbani di valore; c) all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari; e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati; f) alla protezione contro i rischi naturali; g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; h) al rispetto delle peculiarita' culturali delle regioni alpine.