(Protocollo-art. 4)
								 
                               Art. 4. 

 

				 
                     Cooperazione internazionale 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli  ostacoli  alla
cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del  territorio
alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante  una
collaborazione al livello territoriale piu' idoneo. 
  2.  Le  Parti  contraenti  favoriscono  una  maggiore  cooperazione
internazionale  tra  le   rispettive   istituzioni   competenti,   in
particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali  e
per lo sviluppo sostenibile  ai  sensi  dell'articolo  8,  a  livello
nazionale e regionale, nonche' nella definizione dei piani settoriali
di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione
mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale  con  lo
sviluppo economico e le esigenze ambientali. 
  3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure,
poiche' di competenza nazionale o internazionale, occorre  assicurare
loro la possibilita' di  rappresentare  efficacemente  gli  interessi
della popolazione.