Art. 4. Cooperazione internazionale 1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale piu' idoneo. 2. Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonche' nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali. 3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiche' di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilita' di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.