(Protocollo-art. 6)
								 

				 
                               Art. 6. 

 

				 
              Coordinamento delle politiche settoriali 

 
  Le Parti contraenti istituiscono strumenti di  coordinamento  delle
politiche settoriali, laddove questi non esistano gia',  al  fine  di
promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle  sue
regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili  con
la tutela dell'ambiente  e  la  gestione  sostenibile  delle  risorse
naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo
la diversificazione delle  attivita'  e  l'orientamento  dei  partner
verso obiettivi comuni.