Art. 6. Coordinamento delle politiche settoriali Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano gia', al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attivita' e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.