(Protocollo-art. 8)
								 

				 
                               Art. 8. 

 

				 
                  Piani e/o programmi territoriali 
                      e di sviluppo sostenibile 

 
  1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione  territoriale
e di sviluppo sostenibile e' conseguita, nel quadro delle leggi e dei
regolamenti vigenti delle  Parti  contraenti,  elaborando  piani  e/o
programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. 
  2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio
alpino al livello degli enti territoriali competenti. 
  3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli  enti
territoriali competenti, e di  concerto  con  gli  enti  territoriali
confinanti  eventualmente  a  livello  transfrontaliero,  e   vengono
coordinati tra i diversi livelli territoriali. 
  4. Essi stabiliscono gli indirizzi di  sviluppo  sostenibile  e  di
pianificazione territoriale di aree continue e  vengono  regolarmente
riesaminati e, quand'e' il caso, modificati. La loro  elaborazione  e
la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari,  con
cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.