Art. 8. Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile 1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile e' conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. 2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti. 3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali. 4. Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'e' il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.