PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.