(Protocollo-art. 1)
				 
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER  LA  PROTEZIONE  DELLE  ALPI
  (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

				 
  La Repubblica d'Austria, 
  La Repubblica Francese, 
  La Repubblica Federale di Germania, 
  La Repubblica Italiana, 
  Il Principato di Liechtenstein, 
  Il Principato di Monaco, 
  La Repubblica di Slovenia, 
  La Confederazione Svizzera, 
nonche' la Comunita' Europea, 

				 
  Parti contraenti della Convenzione per  la  Protezione  delle  Alpi
(Convenzione delle Alpi), 
nel  comune  intento  di  elaborare   una   procedura   efficace   di
consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione
delle Alpi e per i relativi Protocolli, 
hanno convenuto quanto segue: 


				 
                               Art. 1. 

 
  In  caso   di   controversia   tra   Parti   contraenti,   relativa
all'interpretazione oppure all'applicazione della  Convenzione  delle
Alpi o di un  Protocollo  ad  essa  attinente,  le  Parti  contraenti
aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo  al  sistema
delle consultazioni.