Art. 12. Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo e' definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.