(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 
  Sia per quanto  riguarda  le  questioni  giuridiche  inerenti  alla
procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide  a
maggioranza dei propri membri. Il lodo e' definitivo e vincolante per
le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale  deve  rendere  note  le
motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti  contendenti
danno tempestiva esecuzione al lodo.