(Protocollo-art. 13)
				 
                              Art. 13. 

 
  A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a  causa
di particolari circostanze della fattispecie, le spese di  tribunale,
compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico,  in  parti
uguali, delle Parti contendenti.