(Protocollo-art. 14)
				 
                              Art. 14. 

 
  Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo  alle  Parti
contendenti ed  alla  Presidenza  della  Conferenza  delle  Alpi.  La
Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed  agli
osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione
delle Alpi.