Art. 15. 1. La denuncia del presente Protocollo e' ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi. 2. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.