Art. 17. Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.