(Protocollo-art. 17)
				 
                              Art. 17. 

 
  Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel  preambolo  e
alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: 
    a) ciascun atto di firma; 
    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione  o
approvazione; 
    c) ciascuna data di entrata in vigore; 
    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una  Parte  contraente  o
firmataria; 
    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente,  con  la
data della sua efficacia. 
  In fede di cio', il presente Protocollo e' stato  sottoscritto  dai
firmatari debitamente autorizzati. 
  Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese,  italiana,
slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi  fa  egualmente
fede,  in  un  originale  depositato  presso  l'Archivio   di   Stato
Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate  conformi  alle
Parti firmatarie.