Art. 2. Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potra' intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informera' immediatamente tutte le Parti contraenti.