(Protocollo-art. 2)
				 
                               Art. 2. 

 
  Qualora,  a  seguito  di  invito  a  ricorrere   a   procedure   di
consultazione, inviato per iscritto da una delle  Parti  interessate,
non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro
un periodo di 6 mesi, una delle Parti  interessate  potra'  intentare
una  procedura  arbitrale,  mediante  comunicazione  scritta  inviata
all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza  delle  Alpi,  al
fine di comporre la controversia  conformemente  a  quanto  stabilito
dalle relative  disposizioni  in  merito.  La  Presidenza  informera'
immediatamente tutte le Parti contraenti.