Art. 3. Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verra' formato come segue: a) Ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sara' il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente. b) Il Presidente del tribunale arbitrale verra' nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sara' il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti. c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti. d) I posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalita' prescritte per la designazione iniziale.