(Protocollo-art. 3)
				 
                               Art. 3. 

 
  Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai  sensi  dell'articolo
2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verra' formato  come
segue: 
    a)  Ogni  Parte  contendente  designa  un  membro  del  tribunale
arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse  designare
un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui
all'articolo  2  da  parte  della  Presidenza,  sara'  il  Segretario
Generale  della  Corte  Arbitrale  Permanente  con  sede  all'Aia   a
procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito
dell'altra Parte contendente. 
    b) Il Presidente  del  tribunale  arbitrale  verra'  nominato  di
comune accordo dai due membri designati ai sensi  della  lettera  a).
Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse  giungere  ad
alcun accordo, sara' il Segretario  Generale  della  Corte  Arbitrale
Permanente con sede all'Aia a procedere  a  tale  designazione  entro
ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti. 
    c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale  potranno
essere  destituiti  soltanto  previo  comune  accordo  tra  le  Parti
contendenti. 
    d)  I  posti  divenuti  vacanti  verranno  assegnati  secondo  le
modalita' prescritte per la designazione iniziale.