(Protocollo-art. 4)
				 

				 
                               Art. 4. 

 
  1. Ogni Parte contraente ha la facolta' di comunicare al  tribunale
arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia. 
  2. Quando una Parte contraente reputi avere un  interesse  d'ordine
giuridico  nei  confronti  dell'oggetto  della   controversia,   puo'
chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad  intervenire  in
causa.