(Protocollo-art. 6)
				 

				 
                               Art. 6. 

 
  Le  Parti  contendenti  si  astengono  dall'adottare   qualsivoglia
provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il  lodo  del
tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti,  il
tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari  che
debbono  essere  prese  a  salvaguardia  dei  diritti  rispettivi  di
ciascuna Parte contendente.