Art. 6. Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.