(Protocollo-art. 7)
				 

				 
                               Art. 7. 

 
  A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente,
il tribunale arbitrale provvedera' alla definizione  della  lingua  o
delle lingue ufficiali della  Convenzione  delle  Alpi  che  andranno
utilizzate nell'ambito della procedura.