(Protocollo-art. 8)
				 

				 
                               Art. 8. 

 
  1. Le  Parti  contendenti  agevoleranno  il  lavoro  del  tribunale
arbitrale  e,  in  particolare,  utilizzando  ogni   mezzo   a   loro
disposizione: 
    a) forniranno al tribunale tutti i documenti  e  le  informazioni
pertinenti e 
    b)  permetteranno  al  tribunale,  se  necessario,  di  convocare
testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza. 
  2. Tutti i documenti e  le  informazioni  che  verranno  sottoposti
all'attenzione  del  tribunale   arbitrale   da   una   delle   Parti
contendenti,  dovranno,  dalla  stessa,   essere   contemporaneamente
portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.