Art. 8. 1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione: a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza. 2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.