PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLA DIFESA DEL SUOLO PROTOCOLLO «DIFESA DEL SUOLO» Preambolo. La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonche' La Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsionioso, contenendo l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli; tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale; considerato che le Alpi sono uno dei piu' grandi spazi naturali continui d'Europa e si distinguono per la loro diversita' ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalita'; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrita' delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche; tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonche' la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo e' ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall'altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l'uomo, gli animali e le piante; consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attivita' estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonche' il traffico puo' provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che cio' richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni; considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' 1. Il presente Protocollo ha come scopo l'attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi. 2. Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile 1. nelle sue funzioni naturali, come: a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi, b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio, c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive, d) mezzo di trasformazione e regolazione per l'apporto di sostanze, in particolare per le sue proprieta' di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda, e) serbatoio genetico; 2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale; 3. per garantire il suo utilizzo come: a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l'economia forestale; b) spazio abitativo e per attivita' turistiche; c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l'approvvigionamento e lo smaltimento; d) giacimento di materie prime. Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E' necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi. 3. Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonche' la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo. 4. In particolare si deve conservare e favorire la diversita' dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici. 5. Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalita' e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonche' la loro disponibilita' per le future generazioni.