(Protocollo-art. 11)
				 
                              Art. 11. 

 

				 
                     Delimitazione e trattamento 
             delle aree nelle Alpi a rischio d'erosione 

 
  1. Le Parti contraenti  concordano  di  provvedere  al  rilevamento
cartografico ed alla registrazione in catasti del  suolo  delle  aree
nelle  Alpi  interessate  da  erosioni  estese,  in  base  a  criteri
comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli,  nella
misura necessaria per la difesa dei beni materiali. 
  2. L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile.
Le superfici danneggiate dall'erosione  e  dagli  smottamenti  devono
essere risanate nella misura necessaria alla protezione  dell'uomo  e
dei beni. 
  3. In funzione della protezione  dell'uomo  e  dei  beni  materiali
occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta  alle  acque  e
contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando  delle
tecniche naturalistiche di regimazione  delle  acque,  di  ingegneria
delle costruzioni e di gestione forestale.