Art. 11. Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi a rischio d'erosione 1. Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali. 2. L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell'uomo e dei beni. 3. In funzione della protezione dell'uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.