Art. 12. Agricoltura, pastorizia e economia forestale 1. Per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti. 2. Riguardo all'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantita' e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonche' delle condizioni di coltivazione e del sito. A cio' serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonche' la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione. 3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofartnaci sintetici. Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.