(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 

				 
                       Agricoltura, pastorizia 
                        e economia forestale 

 
  1. Per la difesa contro l'erosione ed i  costipamenti  dannosi  del
terreno, le Parti contraenti si impegnano ad  applicare  pratiche  di
coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed  adatte  alle
condizioni dei rispettivi siti. 
  2. Riguardo all'immissione di sostanze  derivanti  dall'impiego  di
fertilizzanti  e  fitofarmaci,  le  Parti  contraenti  prevedono   di
elaborare ed  attuare  dei  criteri  comuni  per  una  buona  pratica
tecnica.  La  concimazione  deve  corrispondere,  nel   tipo,   nella
quantita' e nel periodo, al fabbisogno  delle  piante,  tenuto  conto
delle sostanze nutritive disponibili nel  terreno  e  della  sostanza
organica, nonche' delle condizioni di coltivazione e del sito. A cio'
serve l'applicazione di metodi  ecologici/biologici  e  integrati  di
coltivazione nonche' la commisurazione  del  carico  zootecnico  alle
condizioni naturali del sito e della vegetazione. 
  3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare,  ridurre  al  minimo
l'impiego di fertilizzanti  minerali  e  di  fitofartnaci  sintetici.
Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.