(Protocollo-art. 13)
				 
                              Art. 13. 

 

				 
                Misure silvicolturali ed altre misure 

 
  1.  Per  le  foreste  montane  che  hanno  una  funzione  altamente
protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per  gli  insediamenti
abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli
coltivati ecc.,  le  Parti  contraenti  si  impegnano  ad  attribuire
priorita' a questa funzione protettiva, finalizzando alla  stessa  la
gestione forestale. Queste foreste montane devono  essere  conservate
in loco. 
  2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate  e  gestite
in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo.  A  tal
fine occorre promuovere anche  una  silvicoltura  adatta  al  sito  e
metodi naturali di rinnovazione forestale.