Art. 13. Misure silvicolturali ed altre misure 1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorita' a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco. 2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.