Art. 15. Limitazione degli apporti di inquinanti 1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte. 2. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.