(Protocollo-art. 15)
				 
                              Art. 15. 

 

				 
               Limitazione degli apporti di inquinanti 

 
  1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre  per
quanto possibile e preventivamente  gli  apporti  di  inquinanti  nei
suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed  altre  sostanze  dannose
per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le  emissioni
alla fonte. 
  2. Per evitare la contaminazione dei suoli  derivante  dall'uso  di
sostanze  pericolose,  le  Parti  contraenti   adottano   regolamenti
tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni
di informazione.